Domande Frequenti
- Che cos’è l’attestato di rischio?
È il documento che certifica il tuo “passato assicurativo”, ossia la presenza o l’assenza di sinistri effettuati negli anni passati e riporta la tua classe di merito (detta C.U., cioè di Conversione Universale). Ti ricordiamo che ogni compagnia è obbligata a spedire l’attestato di rischio all’assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza annuale (art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private).
- Cos’è la carta verde?
La carta verde è necessaria per circolare nei paesi aderenti all’accordo internazionale della carta verde (l’elenco è presente sul retro di ogni carta verde, con l’indicazione dei rispettivi bureau e dei loro indirizzi)che non fanno parte né dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo. Fa eccezione la Confederazione Elvetica, che consente la circolazione senza carta verde in virtù di un accordo con l’Italia. Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali.
- Come faccio a disdire una polizza auto?
Se il contratto è “con tacito rinnovo” occorre inviare una lettera raccomandata (per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è sufficiente un fax) all’Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto o alla sede Reale Mutua, nei tempi indicati nelle condizioni generali di assicurazione.
- Posso sospendere la mia polizza auto?
Si, l’Assicurato ha la facoltà di sospendere l’assicurazione in corso di contratto ed è tenuto a farne richiesta tramite formale autocertificazione sottoscritta.
Il termine di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte (previa comunicazione resa nella stessa forma di cui sopra).
Complessivamente, la sospensione non può avere una durata massima superiore ai 10 mesi (11 mesi per i veicoli storici) rispetto all’annualità assicurativa.
Se il periodo di sospensione supera la durata massima di 10 mesi (11 per i veicoli storici), il contratto si intende risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Reale Mutua.La sospensione non è consentita:
- a seguito di furto del veicolo assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all’anno;
- per i contratti stipulati in forma di “libro matricola” (polizza comprendente più veicoli).
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dall’Assicurato tramite formale autocertificazione entro il termine massimo di sospensione sopra indicato e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della sospensione.
Alla riattivazione, dal premio determinato sulla base della tariffa vigente al momento della riattivazione, viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione.La riattivazione può essere effettuata:
- per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso;
- fermo il proprietario, per un altro veicolo (a condizione che il veicolo precedentemente assicurato sia stato venduto, demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata).
- Quando posso avvantaggiarmi della classe di merito agevolata Bersani?
Puoi avvantaggiarti della classe di merito agevolata Bersani se hai acquistato un veicolo nuovo o usato e lo devi assicurare per la prima volta.
Queste le condizioni necessarie:
- il veicolo già assicurato deve appartenere alla medesima persona fisica o a familiari stabilmente conviventi presso il medesimo indirizzo di residenza;
- il veicolo già assicurato deve avere una polizza attiva.
- Che cos’è il Full Box?
È un dispositivo satellitare che ti dà assistenza e servizi utili in tempo reale. Hai a disposizione un’offerta ampia e articolata e, a seconda della Full Boz Reale che scegli, puoi ottenere vantaggiosi sconti sulle garanzie RC Auto e Furto.
- Dov’è la direzione centrale del gruppo Reale Mutua Assicurazioni?
La Sede Legale delle Società Reale Mutua di Assicurazioni è in Italia, a Torino, precisamente in:
Via della Corte D’Appello 11 – 10122 Torino
Tel. Centralino: +39 011 431 11 11. - Come ci si deve comportare in mancanza di un modulo blu (CAI)?
Se sei sprovvisto del modulo blu al momento del sinistro puoi avvalerti di quello dell’altro conducente coinvolto. Se ne siete sprovvisti entrambi, raccogli tutti i dati necessari, prestando particolare attenzione alla targa e alla compagnia assicuratrice dell’altro veicolo nonché alle generalità di eventuali testimoni presenti sul luogo del sinistro.
In caso di accordo sulla dinamica ricorda, comunque, che puoi sempre incontrare la tua controparte, in un secondo momento, per la compilazione e sottoscrizione del modulo a firma congiunta, e poter così usufruire di una più semplice e rapida procedura di risarcimento dei danni.
- La mia controparte non è d’accordo sulla dinamica dell’incidente e non vuole compilare il modulo blu, come mi devo comportare?
In caso di disaccordo sulla dinamica è consigliabile sottoscrivere comunque il modulo blu utilizzando gli spazi “osservazioni” e/o “grafico” per descrivere ognuno la propria versione sulle modalità dell’incidente.
Richiedere l’intervento dell’autorità e raccogliere le generalità di eventuali testimoni presenti. In ogni caso, prendi nota dei seguenti elementi: data e luogo dell’incidente, generalità del conducente, tipo e targa del veicolo coinvolto, denominazione e numero di polizza dell’altra Compagnia di Assicurazione.
- La mia controparte non è assicurata, come mi devo comportare?
Esistono varie situazioni da considerare:
• se l’automobilista con cui è avvenuto l’incidente ha il certificato assicurativo scaduto, ma da non più di 15 giorni, la copertura è garantita e i danni subiti vengono risarciti direttamente dalla compagnia della controparte.
• Se il certificato della controparte è invece scaduto da più di 15 giorni o del tutto assente, non è garantita la copertura assicurativa ed è sempre consigliabile contattare le forze dell’ordine, in quanto non è possibile rivalersi sull’assicurazione dell’altra vettura ma bisogna inoltrare la richiesta al “Fondo per le vittime della strada”.
Il Fondo interviene in caso di sinistri che coinvolgono veicoli non identificati; non assicurati; assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; posti in circolazione contro la volontà del proprietario; spediti nel territorio italiano da un altro paese dell’Unione europea o Islanda, Liechtenstein e Norvegia e, infine, nel caso di veicoli esteri con targa non corrispondente.
Le persone danneggiate devono inoltrare la richiesta danni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Consap e all’impresa competente per il luogo dove è avvenuto l’incidente.
L’elenco delle compagnie designate è indicato sul sito www.consap.it, insieme al modulo di richiesta di risarcimento.
Il Fondo, dopo aver valutato la richiesta di risarcimento, che deve essere avvalorata da apposite perizie e dalle dichiarazioni delle forze dell’ordine, dispone il risarcimento del danno subito, sia alle persone che alle cose (per i danni alle cose è prevista una franchigia di 500,00€).
- Se un ladro mi ruba la macchina e causa un incidente, chi paga?
In caso di furto dell’autovettura devi sporgere regolare denuncia alle autorità competenti e fornirne copia alla tua compagnia assicurativa. Dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata la denuncia all’Autorità, sarà il Fondo vittime della strada che pagherà gli eventuali danni ai terzi senza rivalersi sull’assicurato.
- Che cosa si intende per massimale?
È il valore massimo complessivo risarcito dalla Compagnia in caso di sinistro. Se il danno è superiore al valore del massimale, la cifra residua resta a carico dell’assicurato che ha causato il danno.
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